Fonti ufficiali

NIS2 — Direttiva (UE) 2022/2555

Il calendario degli obblighi e delle scadenze della Direttiva NIS2, incluso il recepimento italiano con il D.Lgs. 138/2024, con i riferimenti ai testi primari.

Ultima verifica: 29 luglio 2026 — ultimo atto recepito: Determinazione ACN 127434/2026

Calendario

  1. Misure di sicurezza per i soggetti inseriti per la prima volta nel 2026

    Per i soggetti che hanno ricevuto nel 2026 la prima comunicazione di inserimento nell’elenco NIS (art. 7, comma 3, lettera a, del decreto NIS), il termine per l’implementazione delle misure di sicurezza — di cui agli allegati 1 e 2 della Determinazione ACN 379907/2025 — scade il 31 luglio 2027 (Determinazione ACN 127434/2026, art. 1, comma 1). L’art. 2 della stessa determinazione fissa al 31 luglio 2027 anche il termine per gli adempimenti relativi alla sicurezza, stabilità e resilienza dei sistemi di nomi di dominio per i soggetti alla prima comunicazione.

    Determinazione ACN 127434/2026

  2. Notifica degli incidenti per i soggetti inseriti per la prima volta nel 2026

    Per i soggetti che hanno ricevuto nel 2026 la prima comunicazione di inserimento nell’elenco NIS (art. 7, comma 3, lettera a, del decreto NIS), l’obbligo di notifica degli incidenti significativi — descritti negli allegati 3 e 4 della Determinazione ACN 379907/2025 — decorre dal 1° gennaio 2027 (Determinazione ACN 127434/2026, art. 1, comma 2).

    Determinazione ACN 127434/2026

  3. Misure di sicurezza di base: termine di diciotto mesi dalla comunicazione di inserimento

    In fase di prima applicazione, il termine per l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 23, 24 e 29 — le misure di sicurezza di base, nella terminologia del calendario ACN — è fissato in diciotto mesi dalla ricezione della comunicazione di inserimento nell’elenco dei soggetti NIS (art. 42, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 138/2024): è un termine relativo al singolo soggetto, non una scadenza di calendario fissata dalla norma. Per la prima coorte di soggetti notificati (aprile 2025) il termine cade intorno a ottobre 2026, come conseguenza aritmetica.

    D.Lgs. 138/2024, art. 42 · ACN — La normativa

  4. Si applica la Determinazione ACN 127434/2026 sui termini per i soggetti 2026

    La Determinazione ACN 127434/2026, adottata sentito il Tavolo per l’attuazione della disciplina NIS (riunione del 9 aprile 2026), fissa i termini per gli obblighi di cui agli artt. 23, 24, 25, 29 e 32 del decreto NIS per i soggetti inseriti per la prima volta nell’elenco dei soggetti NIS nel 2026. Si applica a decorrere dal 30 aprile 2026 (art. 5). Per i soggetti che permangono nell’elenco restano fermi i termini della Determinazione ACN 379907/2025.

    Determinazione ACN 127434/2026

  5. Notifica degli incidenti: obbligo trascorsi nove mesi dalla comunicazione di inserimento

    In fase di prima applicazione, il termine per l’adempimento degli obblighi di notifica di cui all’art. 25 è fissato in nove mesi dalla ricezione della comunicazione di inserimento nell’elenco dei soggetti NIS (art. 42, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 138/2024): è un termine relativo al singolo soggetto, non una data unica per tutti. Per chi ha ricevuto le prime comunicazioni (aprile 2025), l’obbligo decorre da gennaio 2026, come indicato nel calendario di attuazione ACN.

    D.Lgs. 138/2024, art. 42 · ACN — La normativa

  6. ACN adotta le specifiche di base per gli obblighi NIS (Det. 379907/2025)

    La Determinazione ACN n. 379907 del 19 dicembre 2025 definisce le specifiche di base per l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 23, 24, 25, 29 e 32 del decreto NIS, con allegati dedicati alle misure di sicurezza (allegati 1 e 2) e alla notifica degli incidenti significativi (allegati 3 e 4). Data e contenuto sono citati nel testo della Determinazione ACN 127434/2026.

    Determinazione ACN 379907/2025 · Determinazione ACN 127434/2026

  7. Comunicazioni di inserimento nell’elenco NIS e aggiornamento delle informazioni

    ACN comunica ai soggetti registrati l’inserimento nell’elenco tramite la piattaforma (art. 7, comma 3, del D.Lgs. 138/2024); dal 15 aprile al 31 maggio di ogni anno i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione forniscono o aggiornano le informazioni richieste (art. 7, comma 4). Dalla comunicazione di inserimento decorrono i termini relativi del singolo soggetto. Le prime comunicazioni sono state inviate ad aprile 2025, secondo il calendario di attuazione ACN.

    D.Lgs. 138/2024, art. 7 · ACN — La normativa

  8. ACN redige l’elenco dei soggetti essenziali e importanti

    Entro il 31 marzo di ogni anno l’Autorità nazionale competente NIS redige l’elenco dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti, sulla base delle registrazioni ricevute (art. 7, comma 2, del D.Lgs. 138/2024): per il primo ciclo, entro il 31 marzo 2025.

    D.Lgs. 138/2024, art. 7

  9. Si chiude la finestra di registrazione dei soggetti

    L’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 138/2024 fissa la finestra annuale di registrazione o aggiornamento sulla piattaforma ACN dal 1° gennaio al 28 febbraio: per il primo ciclo, la finestra si chiude il 28 febbraio 2025.

    D.Lgs. 138/2024, art. 7

  10. Si apre la registrazione sulla piattaforma ACN

    La Determinazione ACN 38565/2024 sulla piattaforma digitale NIS si applica a decorrere dal 1° dicembre 2024 (art. 15): da quella data e fino al 28 febbraio 2025 i punti di contatto si autenticano sul Portale ACN (art. 6) e compilano la dichiarazione di registrazione del soggetto (art. 8), in attuazione degli artt. 7 e 40, comma 5, lettera b), del decreto NIS.

    Determinazione ACN 38565/2024 · D.Lgs. 138/2024, art. 42

  11. Termine ultimo per il recepimento da parte di tutti gli Stati membri

    Termine fissato dall’art. 41 della Direttiva: entro il 17 ottobre 2024 gli Stati membri adottano e pubblicano le misure di recepimento, applicandole dal 18 ottobre 2024. Dal 18 ottobre 2024 la precedente Direttiva NIS1 è abrogata (art. 44).

    Direttiva (UE) 2022/2555, artt. 41 e 44

  12. Entra in vigore il decreto di recepimento italiano

    Il D.Lgs. 138/2024 entra in vigore, rendendo operativo in Italia il quadro NIS2, con l’ACN quale autorità nazionale competente e punto di contatto unico.

    D.Lgs. 138/2024

  13. Il decreto di recepimento italiano è pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, che recepisce la Direttiva NIS2 in Italia, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024.

    D.Lgs. 138/2024

  14. Entra in vigore la Direttiva NIS2 a livello UE

    La Direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione (art. 45). Da questa data decorre il termine per il recepimento da parte degli Stati membri.

    Direttiva (UE) 2022/2555, art. 45

  15. Pubblicazione della Direttiva NIS2 in Gazzetta Ufficiale UE

    La Direttiva (UE) 2022/2555 viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GU L 333 del 27.12.2022).

    Direttiva (UE) 2022/2555

Cosa è cambiato, e quando

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