Fonti ufficiali

AI Act — Regolamento (UE) 2024/1689

Il calendario degli obblighi e delle scadenze del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, aggiornato con le modifiche introdotte dal Digital Omnibus on AI (Regolamento (UE) 2026/1744), con i riferimenti ai testi primari.

Ultima verifica: 29 luglio 2026 — ultimo atto recepito: Regolamento (UE) 2026/1744, pubblicato il 24 luglio 2026

Calendario

  1. Termine per i sistemi IA componenti dei sistemi IT su larga scala (Allegato X)

    I sistemi di IA che sono componenti dei sistemi IT su larga scala istituiti dagli atti giuridici elencati nell’Allegato X, immessi sul mercato o messi in servizio prima del 2 agosto 2027, sono resi conformi al Regolamento entro il 31 dicembre 2030 (art. 111, par. 1).

    Reg. (UE) 2024/1689, art. 111

  2. Termine per i sistemi ad alto rischio preesistenti destinati alle autorità pubbliche

    Disposizione transitoria già presente nel testo originario del 2024, che riguarda il pregresso (art. 111, par. 2): per i sistemi ad alto rischio immessi sul mercato o messi in servizio prima del 2 agosto 2026 e destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche, fornitori e deployer adottano le misure necessarie per conformarsi al Regolamento entro questa data. Non riguarda i sistemi destinati al settore pubblico in generale.

    Reg. (UE) 2024/1689, art. 111

  3. Scadenza dei sistemi ad alto rischio integrati in prodotti regolamentati (Allegato I)

    Il Capo III, sezioni 1, 2 e 3 (salvo l’art. 6, par. 5) si applica da questa data ai sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell’art. 6, par. 1, e dell’Allegato I (art. 113, terzo comma, lettera c, come sostituito dal Regolamento (UE) 2026/1744). Il Digital Omnibus ha posticipato questa scadenza dal 2 agosto 2027 originariamente previsto.

    Reg. (UE) 2024/1689, art. 113 · Reg. (UE) 2026/1744

  4. Scadenza dei sistemi ad alto rischio stand-alone (Allegato III)

    Il Capo III, sezioni 1, 2 e 3 (salvo l’art. 6, par. 5) si applica da questa data ai sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell’art. 6, par. 2, e dell’Allegato III (art. 113, terzo comma, lettera c, come sostituito dal Regolamento (UE) 2026/1744). Il Digital Omnibus ha posticipato questa scadenza dal 2 agosto 2026 originariamente previsto.

    Reg. (UE) 2026/1744

  5. Termine per gli spazi di sperimentazione normativa e per i modelli GPAI preesistenti

    Gli Stati membri provvedono affinché almeno uno spazio di sperimentazione normativa per l’IA a livello nazionale sia operativo entro questa data (art. 57, come modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744, che ha differito di dodici mesi il termine originario del 2 agosto 2026). Nella stessa data scade il termine di conformità per i fornitori di modelli di IA per finalità generali immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025 (art. 111, par. 3).

    Reg. (UE) 2024/1689, artt. 57 e 111 · Reg. (UE) 2026/1744

  6. Nuovi divieti dell’art. 5 e fine del transitorio sulla marcatura dei contenuti IA

    Tre effetti in questa data. Primo: entrano in applicazione i nuovi divieti inseriti nell’art. 5 dal Regolamento (UE) 2026/1744 — la lettera b-bis, sui sistemi che generano o manipolano immagini, video e audio realistici o materiale analogo delle parti intime di una persona fisica riconoscibile, o di una persona fisica riconoscibile che partecipi ad atti sessualmente espliciti, senza il consenso liberamente prestato, specifico, informato e inequivocabile di tale persona; e la lettera b-ter, sui sistemi che generano o manipolano materiale o spettacoli ai sensi dell’art. 2, lettere c) ed e), della direttiva 2011/93/UE, salvo i casi in cui sussista una causa di giustificazione ai sensi del diritto nazionale. Secondo: i fornitori di sistemi che generano contenuti sintetici, immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, devono conformarsi all’obbligo di marcatura leggibile da macchina (art. 50, par. 2) entro questa data. Terzo: si applicano da questa data anche i nuovi paragrafi 1-bis e 1-ter dell’art. 5.

    Reg. (UE) 2026/1744

  7. Data di applicazione generale del Regolamento

    Diventa applicabile la generalità del Regolamento (art. 113, secondo comma). Restano fissi a questa data gli obblighi di trasparenza sui contenuti generati o manipolati dall’IA (art. 50): il Digital Omnibus non li ha spostati, salvo il periodo transitorio per i sistemi immessi sul mercato prima di questa data.

    Reg. (UE) 2024/1689, art. 113

  8. Entra in vigore il Digital Omnibus on AI

    Il Regolamento (UE) 2026/1744 entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione (art. 4). Dalla stessa data si applicano gli articoli da 102 a 110 del Regolamento (UE) 2024/1689, come modificato.

    Reg. (UE) 2026/1744, art. 4

  9. Pubblicazione del Digital Omnibus on AI in Gazzetta Ufficiale UE

    Il Regolamento (UE) 2026/1744 (Digital Omnibus on AI), adottato l’8 luglio 2026, che modifica il Regolamento (UE) 2024/1689, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GU L del 24.7.2026).

    Reg. (UE) 2026/1744

  10. Si applicano gli obblighi su modelli GPAI e governance

    Si applicano la sezione 4 del Capo III (organismi notificati), il Capo V (modelli di IA per finalità generali), il Capo VII (governance), il Capo XII (sanzioni, con l’eccezione dell’art. 101) e l’art. 78, come previsto dall’art. 113, terzo comma, lettera b).

    Reg. (UE) 2024/1689, art. 113

  11. Si applicano le disposizioni generali e i divieti

    Si applicano il Capo I (ambito di applicazione e definizioni) e il Capo II (pratiche di intelligenza artificiale vietate, art. 5), come previsto dall’art. 113, terzo comma, lettera a). Fanno eccezione i nuovi divieti introdotti dal Regolamento (UE) 2026/1744 (art. 5, lettere b-bis e b-ter, e paragrafi 1-bis e 1-ter), che si applicano dal 2 dicembre 2026.

    Reg. (UE) 2024/1689, art. 113 · Reg. (UE) 2026/1744

  12. Entra in vigore il Regolamento (UE) 2024/1689

    Il Regolamento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il 12 luglio 2024, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione (art. 113). Da questa data decorrono tutti i termini di applicazione successivi.

    Reg. (UE) 2024/1689, art. 113

Cosa è cambiato, e quando

CosaDaAProvvedimentoCambiato il
Scadenza dei sistemi ad alto rischio stand-alone (Allegato III)2 agosto 20262 dicembre 2027Regolamento (UE) 2026/174424 luglio 2026
Scadenza dei sistemi ad alto rischio integrati in prodotti regolamentati (Allegato I)2 agosto 20272 agosto 2028Regolamento (UE) 2026/174424 luglio 2026
Marcatura dei contenuti IA per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 (art. 50, par. 2)2 agosto 20262 dicembre 2026Regolamento (UE) 2026/174424 luglio 2026
Spazi di sperimentazione normativa per l’IA (art. 57)2 agosto 20262 agosto 2027Regolamento (UE) 2026/174424 luglio 2026